diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 480 del 20/06/1975 Cc. (dep. 24/09/1975) Rv. 131646 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ORDINANZA - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE NELL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE I MOTIVI FOSSERO STATI SOTTOSCRITTI DA AVVOCATO NON ABILITATO - PROCEDURA DI CORREZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131646-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - ORDINANZA - DICHIARAZIONE D'INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE NELL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE I MOTIVI FOSSERO STATI SOTTOSCRITTI DA AVVOCATO NON ABILITATO - PROCEDURA DI CORREZIONE - AMMISSIBILITA.*

E legittima l'adozione della procedura di correzione di errori materiali prevista dall'art 149 cod proc pen nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibile un ricorso nell'erroneo presupposto che i motivi fossero stati sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)