diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21413 del 26/07/2021 (Rv. 662341 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Giudizio di impugnazione del provvedimento questorile di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, ex artt.702 bis e 291 c.p.c. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Previsioni di cui all’art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Applicabilità - Esclusione
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662341-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento del questore di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo, atteso che il provvedimento, là dove venga adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio,non trovando applicazione alla fattispecie le previsioni di cui all'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)