Sez. U, Sentenza n. 5269 del 05/12/1977 (Rv. 388922 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN ATTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI UN ATTO - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE - DECISIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
In tema di imposte indirette sui trasferimenti, sotto il vigore del RDL 7 agosto 1936 n 1639, la pronuncia della commissione provinciale, Sezione valutazione, la quale, anziche limitarsi ad accertare e stimare l'incidenza economica sulle posizioni delle parti di un determinato atto, definisca e qualifichi giuridicamente il contenuto dell'atto stesso, cosi travalicando i limiti della propria Competenza, ed esercitando attribuzioni di spettanza della Sezione di diritto della commissione medesima, e impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. (V 2364/71, mass n 353275).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)