Sez. U, Sentenza n. 2364 del 20/07/1971 (Rv. 353275 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI, SEZIONE VALUTAZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO RISPETTO A QUELLA DI VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI, SEZIONE VALUTAZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO RISPETTO A QUELLA DI VALUTAZIONE - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
La pronuncia della commissione provinciale delle imposte indirette sui trasferimenti, Sezione valutazione, nella ipotesi in cui, oltre a decidere una controversia avente per oggetto la Determinazione del valore dei beni oggetto del trasferimento, abbia deciso anche una questione di diritto avente carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la Determinazione del valore, non e impugnabile innanzi alla autorita giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art 29 comma 3 RDL 7 agosto 1936 n 1639. Il controllo demandato al giudice ordinario sul giudizio reso dalla commissione provinciale di valutazione trova un limite nella stessa Competenza attribuita dalla legge alla commissione circoscritta alla Determinazione del valore dei beni oggetto di trasferimento. Il giudice ordinario deve, cioe, controllare se la commissione, nella esplicazione dell'attivita ad essa riservata, sia o meno incorsa in vizi di valutazione sotto il profilo del grave ed evidente errore di apprezzamento, o della Mancanza od insufficienza di calcolo. Esorbitano dall'ambito del giudizio ex art 29, comma terzo, RDL n 1639 del 1936 le decisioni rese dalle commissioni fuori dai limiti della propria Competenza, quali, appunto, le decisioni aventi per oggetto le questioni di diritto. Nell'ipotesi in cui la commissione provinciale, Sezione valutazione, con le questioni di valutazione abbia erroneamente deciso anche una questione di diritto, contro tale capo di pronuncia non e consentito altro mezzo di impugnazione se non il ricorso per Cassazione ex art 111 cost (non essendo le decisioni medesime impugnabili davanti alla commissione centrale, perche definitive) con la conseguenza che, allorquando il ricorso per Cassazione non sia sperimentato, la decisione sulla questione di diritto, pur essendo stata resa da organo incompetente, passa in giudicato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)