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Sez. L, Sentenza n. 16044 del 17/08/2004 (Rv. 575779 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Domanda di riscatto di periodi scoperti da contribuzione per gli anni 1957-1961 - Domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n.1338 del 1962 - Diversità - Conseguenze - Proposizione solo in appello della domanda di costituzione della rendita - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575779-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

La domanda volta al riconoscimento del diritto al riscatto dei contributi agricoli versati, proposta ai sensi dell'art. 11 della legge n.233 del 1990, è domanda diversa rispetto a quella volta alla costituzione della rendita vitalizia, prevista dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, in quanto sono diverse le natura dei due istituti (concretizzandosi il primo nell' assolvimento di un onere retributivo e solidaristico ed il secondo in una forma di assicurazione previdenziale alternativa) e diversi i presupposti richiesti per il loro accoglimento, anche se ai fini del riscatto devono essere effettuati i versamenti previsti dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e pertanto, ove quest'ultima domanda fosse stata proposta solo in appello nella controversia introdotta con la prima, deve considerarsi domanda nuova e come tale inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)