Sez. L, Sentenza n. 6155 del 27/04/2002 (Rv. 554031 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Riscatto di periodi scoperti di contribuzione per gli anni 1957 - 1961- Art. 11 legge n. 233 del 1990 - Interpretazione coordinata con i principi generali dell'assicurazione in agricoltura - Necessità - Conseguenze in riferimento alla determinazione del numero minimo di giornate lavorative annue necessario per ottenere la copertura assicurativa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI
L'art. 11 della legge n. 233 del 1990 - per effetto del quale ai coltivatori diretti compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957 - 1961 è stata attribuita la facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, i periodi totalmente o parzialmente scoperti da contribuzione compresi nel suddetto ambito temporale - deve essere interpretato tenendo conto dei principi propri del sistema di assicurazione in agricoltura (che esso non ha voluto scardinare). Ne consegue che per le fattispecie regolate dalla legge dalla legge n. 1047 del 1957 la citata disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, comma secondo, di tale ultima legge (abrogato dall'art. 33 della legge n. 9 del 1963) che ammette all'assicurazione i coltivatori diretti che coltivano fondi per i quali sia accertato un fabbisogno complessivo di mano d'opera non inferiore a 30 giornate lavorative all'anno, da intendere - al pari della più restrittiva soglia di 104 giornate successivamente introdotta dall'art. 3, comma primo, della citata legge n. 9 del 1963 - anche come numero minimo di giornate lavorative prestate dal coltivatore.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 11, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 1, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)