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Sez. L, Sentenza n. 5452 del 14/06/1996 (Rv. 498076 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Valutazione - Riferimento alla tempestività ed alla completezza dell'eccezione medesima - Necessità.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498076-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

Nelle controversie individuali di lavoro l'incompetenza per territorio può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva prevista dall'art. 416 cod. proc. civ. o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., con l'avvertenza che, ove il pretore non ritenga di doversi avvalere di questa autonoma facoltà, l'eccezione di parte, idonea ad impedire che la causa rimanga radicata presso il giudice adito secondo il criterio del foro non contestato, deve essere valutata non solo nella sua tempestività, ma anche sotto l'aspetto della completezza, posto che la contestazione deve riguardare tutti i fori speciali, alternativamente previsti dall'art. 413 cod. proc. civ., di cui l'istante abbia inteso avvalersi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)