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Sez. 5, Sentenza n. 8458 del 21/06/2000 (Rv. 537886 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Compensi corrisposti ai soci - amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice - Regime introdotto dall'art. 62 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Eliminazione dei limiti posti dal precedente art. 59 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Portata - Applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537886-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di deduzione dei compensi corrisposti ai soci-amministratori dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. n. 131 del 1986, ha, all'art. 62, eliminato il limite di deducibilità fissato dall'art. 59 del previgente d.P.R. n. 597/73, il quale lo fissava nella misura corrente del compenso per gli amministratori non soci. Tale disposizione, siccome più favorevole della precedente, si rende applicabile anche retroattivamente ove ricorrano i presupposti fissati dall'art. 36 del d.P.R. 4/2/88 n. 42.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)