Sez. 5, Sentenza n. 12813 del 27/09/2000 (Rv. 540548 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Poteri dell'amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità di costi e ricavi e rettifica delle dichiarazioni - Compenso agli amministratori di società di persone - Deducibilità - Sindacabilità del "quantum" - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa; pertanto, la deducibilità ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 917 del 1986 dei compensi degli amministratori, soci e non soci, delle società in nome collettivo non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti (nella specie, in applicazione di tale principio, la SC ha confermato la decisione di merito che, ritenuta ingiustificata la nomina ad amministratori di cinque soci ed eccessivo l'importo dei compensi - complessive L.300 ML a fronte di ricavi per 1, 356MD -, aveva affermato la legittimità della riduzione, operata dall'ufficio, a L. 30ML del compenso riconoscibile a ciascun amministratore).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59, Testo Unico 22/12/1986 num. 917 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)