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Sez. 6, Sentenza n. 742 del 14/06/1985 Cc. (dep. 19/07/1985) Rv. 170163 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME - DISCIPLINA NORMATIVA - ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - NATURA - IMPUGNAZIONE VERA E PROPRIA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170163-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - RIESAME - DISCIPLINA NORMATIVA - ART. 343 BIS COD. PROC. PEN. - NATURA - IMPUGNAZIONE VERA E PROPRIA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL RIESAME.*

Il giudizio di merito, cui fa riferimento l'art. 343 bis cod. proc. pen., non è riconducibile alla categoria delle impugnazioni vere e proprie, ma si pone come particolare, immediato rimedio tecnico esperibile nei confronti di determinati provvedimenti, analogamente a quelli disciplinati dall'art. 263 bis cod. proc. pen.. ne consegue che la verifica demandata al tribunale della libertà in tema di sequestro di cose pertinenti al reato va compiuta sul piano della astrattezza nel senso che, esclusa l'ipotesi di manifesta infondatezza della contestazione o della non pertinenza della cosa sequestrata o al reato (profilo oggettivo) o all'imputato (profilo soggettivo). Tale esame non può investire, in concreto, la sussistenza dell'ipotesi criminosa, ma deve limitarsi alla mera configurabilità del fatto come penalmente illecito ed alla sua addebitabilità all'indiziato o all'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)