Sez. 6, Sentenza n. 1366 del 06/08/1986 Cc. (dep. 05/09/1986) Rv. 173651 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO - CONTROLLO DEL GIUDICE - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SEQUESTRO DI DISCOTECA PER INSUSSISTENZA DEL CONTESTATO REATO DI ESERCIZIO SENZA LICENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO - CONTROLLO DEL GIUDICE - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI SEQUESTRO DI DISCOTECA PER INSUSSISTENZA DEL CONTESTATO REATO DI ESERCIZIO SENZA LICENZA.*
Nel procedimento incidentale di riesame del sequestro, ex art. 243 bis cod. proc. pen., il controllo del giudice deve riguardare non solo la conformità del provvedimento alle norme che impongono o consentono di adottarlo e la correttezza della sua esecuzione, sotto il duplice profilo delle modalità procedimentali e della individuazione delle cose oggetto della misura cautelare, ma implica altresì la verifica dell'esistenza in concreto delle finalità istituzionali della misura, essendo necessario controllare se essa sia giustificata da esigenze probatorie, sia imposta dalla qualità e natura delle cose cui si riferisce (per essere funzionale, cioè, alla successiva confisca) ovvero, infine, sia dettata da esigenze di prevenzione, ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen., compresa quella di evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. In tale ultimo caso il Sindacato del giudice del riesame, pur non potendosi spingere fino a verificare la fondatezza nel merito della contestazione oggetto del processo, deve riguardare la corrispondenza tra il fatto materiale imputati e la fattispecie (legale) criminosa ipotizzata, in quanto la finalità di prevenzione può essere riscontrata solo se sia configurabile, in astratto, l'illecito, la cui permanenza o la cui prosecuzione si intende impedire attraverso il sequestro. (nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame confermativa del decreto pretorile di sequestro di una discoteca, la suprema Corte ha ritenuto l'insussistenza del reato contestato di Esercizio illecito, ai sensi dell'art. 665, primo comma cod. pen., poiché tale reato era stato ipotizzato non già per la Mancanza o per l'inesistenza giuridica della licenza, ma perché invalida in quanto ritenuta illegittimamente concessa in relazione allo immobile, in cui era ubicata la discoteca, che sarebbe stato costruito in virtù di una concessione edilizia illegittima). (Conf mass n 170163; (Conf mass n 164291; (Conf mass n 164190).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 665 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)