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Sez. U, Ordinanza n. 594 del 16/01/2003 (Rv. 559790 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnazione e gestione degli alloggi - Controversie relative - Nella nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (art. 33) e dalla legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Natura della posizione giuridica coinvolta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di decadenza dall'assegnazione per mancato utilizzo del bene.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559790-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In base alla disciplina di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha dettato un nuovo criterio di riparto della giurisdizione, basato sull'attribuzione di blocchi omogenei di materie, così abbandonando il previgente criterio fondato sulla differenziazione tra posizioni giuridiche di diritto soggettivo e interesse legittimo, tutta la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente a pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al quale pertanto spettano anche le controversie con le quali l'interessato, a fronte di un provvedimento dell'amministrazione di decadenza dall'assegnazione per mancato utilizzo del bene, faccia valere il proprio diritto soggettivo a permanere nell'alloggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)