Sez. U, Ordinanza n. 3389 del 07/03/2002 (Rv. 552920 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo - Opposizione - Deduzione del diritto ad occupare - Devoluzione della controversia al giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia già pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario assuma occupato senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario, quale suo erede, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in relazione a controversia insorta in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, il cui art. 7 riproduce il testo dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 2000.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)