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Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 28/06/2005 (Rv. 582497 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Natura - Copia fotografica o fotostatica - Valore confessorio dell'obbligazione - Configurabilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582497-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La quietanza è atto unilaterale avente, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, e gli stessi effetti probatori del documento autentico sono prodotti dalla copia fotografica o fotostatica, in mancanza di espresso disconoscimento (art. 2719 cod. civ.) nei termini e con le modalità indicati agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)