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Sez. 3, Sentenza n. 2813 del 10/03/2000 (Rv. 534762 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Quietanza rilasciata al momento del pagamento - Valore confessorio dell'obbligazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534762-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ., di un fatto estintivo dell'obbligazione. L'efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 cod. civ. va tenuta distinta dall'accertamento dell'obbligazione, l'estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L'efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l'obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)