Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21908 del 16/10/2014 (Rv. 632974 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Rito locatizio - Individuazione del giudice competente - Principio "locus rei sitae" - Inderogabilità - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilievo ufficioso in sede di regolamento di competenza - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI
In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)