Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29824 del 29/12/2011 (Rv. 620812 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI | Foro ex art. 21 cod. proc. civ. - Natura - Esclusiva - Eccezione di incompetenza - Contestazione dei fori alternativi concorrenti - Necessità - Esclusione - Limiti - Deroga convenzionale - Operatività a fronte di domanda principale in materia di comodato - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale il "forum rei sitae" stabilito dall'art. 21 cod. proc. civ., salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29 cod. proc. civ., che, però, non opera ove (come nella specie) la domanda principale afferisca alla materia del comodato, in applicazione dell'art. 447-bis, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)