diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 20/04/1974 (Rv. 369071 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - DECORSO DEL TERMINE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA.*
Stato
decisa il 1974-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369071-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - TERMINE - NATURA PERENTORIA - DECORSO DEL TERMINE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - DEFINITIVITA.*

Nel procedimento coattivo per la riscossione delle imposte da parte degli uffici finanziari, previsto nella legge di registro ed esteso ad altre imposte da leggi speciali, tra cui e quella in materia dei diritti doganali, il carattere perentorio del termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, previsto dall'art 24 della legge doganale per proporre opposizione all'ingiunzione stessa, comporta che l'inutile decorso di tale termine precluda al contribuente ogni possibilita di contestare la pretesa tributaria e che l'accertamento tributario contenuto nell'ingiunzione non opposta diventi definitivo. (Conf 143'72, mass n 355885).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)