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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5865 del 22/02/2022 (Rv. 663983 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Atto redatto da notaio - Autoliquidazione e versamento delle imposte - Termine ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 - Natura perentoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663983-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il termine previsto dall'art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 ha natura perentoria, in quanto il controllo che la norma demanda all'Agenzia delle Entrate, sulla "regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte", è vincolato agli elementi desumibili "ictu oculi" dall'atto mediante riscontro cartolare, ed essendo la norma volta ad una sollecita verifica sulle autoliquidazioni effettuate per via telematica nonché ad un sollecito recupero delle imposte non versate.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)