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Sez. 2, Sentenza n. 1170 del 21/01/2014 (Rv. 629085 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Procedura telematica e autoliquidazione dell'imposta di registro ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 - Omesso controllo da parte del notaio circa l'esistenza di adeguata provvista sul proprio conto corrente - Rilevanza disciplinare - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629085-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, l'obbligo di pagamento immediato dell'imposta di registro sussiste anche nel caso di utilizzo del procedimento telematico ex art. 3-ter del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, tanto più che il notaio riceve dal cliente la somma occorrente a tal fine, sicché l'omesso controllo da parte del professionista circa l'esistenza di adeguata provvista sul proprio conto corrente mina il rapporto fiduciario con l'Amministrazione finanziaria ed integra l'illecito di cui all'art. 147, lett. a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)