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Sez. 5, Sentenza n. 1159 del 22/11/1968 Ud. (dep. 24/03/1969) Rv. 110758 - 01

CORTE COSTITUZIONALE -SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE FALLIMENTARE - ART 27 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 27 DELLA COSTITUZIONE - PER MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/110758-01

CORTE COSTITUZIONALE -SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - LEGGE FALLIMENTARE - ART 27 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 27 DELLA COSTITUZIONE - PER MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione relativa alla illegittimita costituzionale dell'art. 217 della legge fallimentare per violazione dell'art.27 della Costituzione e manifestamente infondata. Infatti la dichiarazione di fallimento, come elemento indispensabile alla fattispecie, e posto a carico del fallito indipendentemente dalla sua volonta, senza con cio violare il principio della responsabilita personale in materia penale, non essendo richiesto, per la osservanza di tale principio, che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall'atteggiamento psichico dell'agente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)