Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185883 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - È ELEMENTO COSTITUTIVO MA NON EVENTO DEL REATO - NECESSITÀ CHE SIA COLLEGATA DA NESSO PSICOLOGICO AL SOGGETTO AGENTE - ESCLUSIONE - CONFORMITÀ AL DISPOSTO DELL'ART. 27 COST. - SUSSISTENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - È ELEMENTO COSTITUTIVO MA NON EVENTO DEL REATO - NECESSITÀ CHE SIA COLLEGATA DA NESSO PSICOLOGICO AL SOGGETTO AGENTE - ESCLUSIONE - CONFORMITÀ AL DISPOSTO DELL'ART. 27 COST. - SUSSISTENZA.*
La dichiarazione di fallimento, pur essendo elemento costitutivo della fattispecie di bancarotta fallimentare prevista dall'art. 216 legge fall. Non ne costituisce l'evento e non deve necessariamente essere collegata da nesso psicologico al soggetto agente (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha rilevato che il principio della responsabilità personale in materia penale non presuppone che tutti gli elementi della fattispecie siano dipendenti dall'atteggiamento psichico dell'agente). (V mass n 180525; (V mass n 175326 ed ivi citate; (V mass n 172663; (V mass n 137341; (V mass n 110758, Corte costit. 24 marzo 1988 n. 364).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)