Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 13/12/1969 (Rv. 344387 - 01)
ACQUE - ACQUE DEMANIALI - FIUMI - TORRENTI - SPONDE O RIVE INTERNE - NOZIONE - CARATTERE DEMANIALE - SPONDE O RIVE ESTERNE - APPARTENENZA AI PROPRIETARI RIVIERASCHI.*
ACQUE - ACQUE DEMANIALI - FIUMI - TORRENTI - SPONDE O RIVE INTERNE - NOZIONE - CARATTERE DEMANIALE - SPONDE O RIVE ESTERNE - APPARTENENZA AI PROPRIETARI RIVIERASCHI.*
Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del Demanio idrico, per cui le sponde o rive interne - ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie - sono comprese nel concetto di alveo e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi. La demanialita delle acque si estende, infatti, oltre che all'alveo, anche alle rive, agli argini e ad ogni altra opera destinata a regolare il deflusso e il regime delle acque pubbliche). (V 2640-69, massima n 342282 348-67, massima n 326225).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 1, Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)