Sez. 3, Sentenza n. 1127 del 29/03/1976 (Rv. 379800 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CORSI D'ACQUA - FIUMI - TORRENTI - SPONDE O RIVE INTERNE - NOZIONE - CARATTERE DEMANIALE - SPONDE O RIVE ESTERNE - APPARTENENZA AI PROPRIETARI RIVIERASCHI - MANUFATTO ABITABILE - ERIGIBILITA.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CORSI D'ACQUA - FIUMI - TORRENTI - SPONDE O RIVE INTERNE - NOZIONE - CARATTERE DEMANIALE - SPONDE O RIVE ESTERNE - APPARTENENZA AI PROPRIETARI RIVIERASCHI - MANUFATTO ABITABILE - ERIGIBILITA.*
Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del Demanio idrico, per cui le sponde o rive interne - ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie - sono comprese nel concetto di alveo e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne, le quali, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali puo percio insistere un manufatto occupato da persone. (Conf 3955/69, mass n 344387).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)