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Sez. U, Sentenza n. 3399 del 20/07/1989 (Rv. 463423 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - PARZIALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ESCLUSIONE - EFFETTI SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*
Stato
decisa il 1989-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463423-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ART. 16 LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - PARZIALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPROPRIATIVO - ESCLUSIONE - EFFETTI SUL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*

Riguardo ad espropriazione di area edificabile, disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con Determinazione della indennità in Sede amministrativa secondo i criteri fissati dall'art. 16, quinto, sesto e settimo comma, della legge medesima, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di dette Disposizioni (sent. Della Corte costituzionale n. 5 del 1980) non determina l'illegittimità del provvedimento espropriativo, denunciabile davanti al giudice amministrativo, né sottrae al giudice ordinario l'opposizione avverso quella stima dell'indennità, ma influisce solo nel senso di imporre la definizione di tale opposizione con l'applicazione delle regole generali di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. (V 2571/88, mass n 458309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)