Sez. 3, Sentenza n. 1267 del 21/04/1969 (Rv. 339909 - 01)
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - DIFETTO DI POTERI DEL RAPPRESENTANTE VOLONTARIO DI UNA PARTE DEL NEGOZIO CONCLUSO COL ROGITO - RESPONSABILITA DISCIPLINARE - SUSSISTENZA.*
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - DIFETTO DI POTERI DEL RAPPRESENTANTE VOLONTARIO DI UNA PARTE DEL NEGOZIO CONCLUSO COL ROGITO - RESPONSABILITA DISCIPLINARE - SUSSISTENZA.*
Sussiste la responsabilita disciplinare del notaio, a norma degli artt 54 del RD 10 settembre 1914, n 1326, 138 della legge 16 febbraio 1913 n 89, per la stipula di un rogito quando la parte costituita in rappresentanza volontaria di un'altra non risulti abilitata a compiere, in nome e per conto della persona rappresentata e in virtu della procura esibita, il negozio giuridico oggetto di quel rogito, derivando tale responsabilita dall'inadempimento del potere-dovere del notaio di accertarsi che la parte, dichiaratasi rappresentante di altri, sia effettivamente munita di idoneo potere di rappresentanza in relazione al negozio da compiere.*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)