Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010 (Rv. 613689 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto - Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43 com. 1, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 43 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)