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Sez. L, Sentenza n. 3429 del 24/05/1980 (Rv. 407258 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RAPPORTO REALE E RAPPORTO FORMALE - PREVALENZA DEL PRIMO - MANSIONI PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA QUALITATIVA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407258-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RAPPORTO REALE E RAPPORTO FORMALE - PREVALENZA DEL PRIMO - MANSIONI PROMISCUE - CRITERIO DELLA PREVALENZA QUALITATIVA - APPLICABILITA.*

Al fine di accertare quale sia la qualifica spettante al lavoratore subordinato, il giudice del merito deve procedere prima alla individuazione dei criteri giuridici generali ed astratti tratti dalle norme di legge e dalle norme collettive, che disciplinano lo specifico rapporto; poi all'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in base al criterio della prevalenza del rapporto reale rispetto a quello formale e, nell'ipotesi di mansioni promiscue, della prevalenza qualitativa di alcuna delle mansioni rispetto alle altre; infine, all'inquadramento delle mansioni concretamente accertate, nello schema descritto dalla legge e dal contratto collettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)