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Sez. L, Sentenza n. 3264 del 30/05/1985 (Rv. 440926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA E CARATTERIZZANTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLA MANSIONE PRIMARIA E CARATTERIZZANTE - NECESSITÀ.*

Nell'ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue da parte del lavoratore deve tenersi conto, al fine di determinare la qualifica allo stesso spettante, della mansione primaria e caratterizzante - attesa l'unicità del rapporto di lavoro - mansione da individuarsi secondo un parametro non esclusivamente quantitativo, ma anche, e soprattutto, qualitativo. (V 3429/80, mass n 407258; (V 1681/74, mass n 369854; (V 1821/72, mass n 358821; (V 105/69, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)