Sez. 1, Sentenza n. 4870 del 08/10/1998 Cc. (dep. 09/12/1998) Rv. 211902 - 01
ARMI - IN GENERE | Custodia - Dovere di diligenza di cui all'art. 20 l. n. 110 del 1975 - Contenuto - Individuazione in relazione alla situazione di fatto - Necessità - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
Il contenuto del dovere di diligenza nella custodia delle armi, prescritto dall'art. 20, comma primo, della legge n. 110 del 1975 a carico di particolari categorie di soggetti va individuato di volta in volta, sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione rimessa al giudice di merito, che è tenuto a fornire adeguata e logica motivazione in proposito. (Nella fattispecie, relativa a furto di armi lasciate in autovetture chiuse a chiave, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto che la semplice chiusura a chiave delle portiere fosse, da sola, idonea modalità di adempimento dell'obbligo imposto dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)