Sez. 1, Sentenza n. 21909 del 01/06/2006 Ud. (dep. 22/06/2006) Rv. 234620 - 01
ARMI - OMESSA CUSTODIA | Fallimento del proprietario - Consegna dell'immobile ove sono custodite le armi al curatore - Omessa comunicazione della cessazione della custodia delle armi all'autorità di P.S. - Configurabilità del reato.
ARMI - OMESSA CUSTODIA
È configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia delle armi a carico del proprietario delle stesse il quale, dichiarato fallito, abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la cessazione della custodia delle armi come conseguenza della consegna dell'immobile, ove le stesse si trovavano, al curatore del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)