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Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 19/07/1975 (Rv. 376907 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376907-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DELLA SENTENZA - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio puo tradursi in un vizio della sentenza, sotto il profilo dell'omesso esame o della contraddittorieta, se i fatti dedotti erano tali da poter costituire punto decisivo della controversia, o se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'Onere sancito dall'art 2697 cod civ, malgrado che la parte si fosse offerta di adempierlo. (Conf 2074/73, mass n 365237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)