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Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 21/03/1979 (Rv. 397975 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DELLA SENTENZA PER OMESSO ESAME O PER CONTRADDITTORIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397975-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - MANCATA AMMISSIONE - VIZIO DELLA SENTENZA PER OMESSO ESAME O PER CONTRADDITTORIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio puo tradursi in un vizio della sentenza sotto il profilo dell'omesso esame o della contraddittorieta se i fatti dedotti erano tali da poter costituire punto decisivo della controversia o se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell'Onere sancito dall'art 2697 cod civ malgrado che la parte si fosse offerta di adempierlo. (Conf 2867/75, mass n 376907; (Conf 4488/77, mass n 388097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)