Sez. 5 - , Ordinanza n. 17945 del 04/07/2019 (Rv. 654705 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Accertamento "a posteriori" - Falsità della documentazione - Onere probatorio - Riparto - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, l'accertamento "a posteriori" della falsità dei certificati d'origine della merce provenienti dall'esportatore pone a carico dell'importatore l'onere di dimostrare l'origine certa della merce importata e l'esattezza delle indicazioni risultanti dai certificati, mentre grava sull'Autorità doganale, che intenda recuperare il dazio, fornire elementi idonei ad invalidare detta prova in quanto non veritiera ovvero dimostrare che il rilascio di certificati errati è imputabile all'inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell'esportatore: se quest'ultima prova non può essere fornita per negligenza o per impedimento opposto dalla stessa ditta esportatrice, ricade sull'importatore l'onere di provare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore al momento della richiesta di rilascio del certificato ovvero l'errore colpevole commesso dalle autorità che hanno emesso il certificato per mancato controllo della falsità della dichiarazione della ditta esportatrice.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)