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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12719 del 23/05/2018 (Rv. 648776 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Accertamento della falsità della dichiarazione d'origine - Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede dell'importatore - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648776-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della merce, le autorità devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, salvo che l'importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall'art. 220, par. 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, senza che, rispetto allo stato soggettivo di buona fede, assuma rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176, comma 2, c.c., per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B), Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)