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Sez. 1, Sentenza n. 4813 del 11/07/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208493 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Tariffe professionale - Liquidazione - Criteri - Obblighi del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208493-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per prestazioni indicate nella nota presentata dal legale, rapportando l'enunciazione della "ratio decidendi" agli argomenti difensivi svolti dalle parti, nel senso che, per giudicare della congruità della motivazione, non si può prescindere dalle ragioni della parte. (Nella specie, a fronte della generica doglianza dell'avvenuta violazione dei minimi di tariffa, il giudice di merito aveva replicato, osservando che i minimi erano stati rispettati e che la causa non presentava particolari difficoltà sul piano pratico e teorico, spiegando le ragioni sulle quali aveva fondato il suo convincimento. La S.C. ha ritenuto corretto, alla luce del principio enunciato in massima, l'operato del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)