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Sez. 3, Sentenza n. 15569 del 04/03/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228532 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione dei compensi al difensore - Criteri - Tariffe professionali - Valutazione di congruità espressa dal Consiglio dell'ordine professionale - Motivazione del relativo decreto di liquidazione.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228532-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Il decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori che abbiano prestato il patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato; infatti nello stabilire il compenso per le prestazioni professionali in concreto svolte dall'avvocato, il giudice - alla luce del disposto dell'art. 82 del Testo unico sulle spese di giustizia n. 115 del 2002 - deve dar conto, seppure non analiticamente ed anche semplicemente attraverso la mera indicazione dell'importo da liquidare, dei criteri seguiti, desumibili dalle tariffe professionali vigenti, dando eventualmente atto dei contenuti della valutazione preventiva di congruità, richiesta al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che, pur non essendo né vincolante, né obbligatoria, risulta comunque di rilievo, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 4, Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 82, Legge 29/03/2001 num. 134 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)