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Sez. 3, Sentenza n. 16720 del 07/04/2011 Cc. (dep. 29/04/2011) Rv. 250475 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Grave inimicizia - Decisione sfavorevole alla parte in altra causa - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250475-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE

Non costituisce motivo di "grave inimicizia" tale da legittimare la ricusazione il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione sfavorevole alla parte in altro giudizio riguardante altre vicende, pur se detta decisione sia riformata nel successivo grado o smentita dal diverso esito di altri procedimenti, in assenza di ulteriori elementi che denotino la chiara intenzione di arrecare nocumento alla parte. (In motivazione la Corte ha precisato che la composizione collegiale dell'organo giudicante rende ancor meno plausibile l'ipotesi di una sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili finalità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)