Sez. 6, Sentenza n. 5903 del 22/01/2013 Cc. (dep. 06/02/2013) Rv. 254309 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Grave inimicizia - Espressioni inopportune impiegate in precedente decisione nei confronti del medesimo imputato - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
Non costituisce motivo di grave inimicizia tale da legittimare la ricusazione il fatto che il giudice abbia precedentemente impiegato, nella motivazione di sentenza relativa ad altro processo nei confronti dello stesso imputato, espressioni che, pur se non rispondenti alle caratteristiche di sobrietà e di continenza proprie del suo ruolo e, quindi, eventualmente rilevanti in sede disciplinare o di valutazione della professionalità, non siano palesemente estranee ai punti della decisione da adottare. (Fattispecie in cui il giudice, in una precedente sentenza riguardante il delitto di maltrattamenti, aveva definito l'imputato "soggetto rozzo e violento").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)