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Sez. 1, Sentenza n. 5267 del 18/10/1984 (Rv. 436997 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - RICHIESTA DI ADDEBITO ALL'ALTRO CONIUGE DA PARTE DEL CONIUGE CONVENUTO - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436997-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - RICHIESTA DI ADDEBITO ALL'ALTRO CONIUGE DA PARTE DEL CONIUGE CONVENUTO - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di separazione, la richiesta di addebito all'altro coniuge non integra una semplice eccezione, ma una domanda riconvenzionale che non può essere proposta per la prima volta in Sede di appello, in quanto il coniuge convenuto non si limita a difendersi, ma chiede una pronunzia a sè favorevole, con rilevanti effetti, anche sul piano patrimoniale, previo allargamento del campo delle indagini per la necessità di accertamenti specifici concernenti la violazione, da parte dell'altro coniuge, di doveri nascenti dal matrimonio. (V 5779/81, mass n 416490; (V 4127/81, mass n 314788).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)