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Sez. 1, Sentenza n. 66 del 11/01/1988 (Rv. 456719 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RICHIESTA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456719-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - RICHIESTA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE ALL'ALTRO CONIUGE - DOMANDA RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di separazione dei coniugi, il quale ha per oggetto la ricerca della causa determinativa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la richiesta del coniuge convenuto di addebitabilità di tale causa all'altro coniuge si configura come domanda riconvenzionale e non può essere proposta per la prima volta in grado di appello anche se il richiedente sia rimasto contumace in primo grado. (Conf 5267/84, mass n 436997; (Conf 5080/82, mass n 422976; (Conf 5779/81, mass n 416490; (Conf 4127/81, mass n 414788).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)