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Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 10/03/1994 (Rv. 485647 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Sequestrante - Cauzione - Versamento - Omissione - Sequestro conservativo - Inefficacia - Declaratoria - Ordinanza relativa - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485647-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze

L'ordinanza con la quale il giudice istruttore del giudizio di convalida ha dichiarato l'inefficacia del sequestro conservativo per non avere il sequestrante versato la cauzione impostagli a norma dell'art. 674 cod. proc. civ., non può qualificarsi sentenza, non solo formalmente, ma nemmeno sotto l'aspetto sostanziale, poiché essa, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è suscettibile di passare in giudicato, in quanto destinata ad essere riesaminata dal collegio cui spetta la decisione definitiva sulla convalida ed in quest'ultima a rimanere definitivamente assorbita. Pertanto avverso detta ordinanza non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. III Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)