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Sez. 1, Sentenza n. 4859 del 14/11/1989 (Rv. 464225 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CAUZIONE - IMPOSTA DAL GIUDICE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464225-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CAUZIONE - IMPOSTA DAL GIUDICE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento ex art. 674 cod. proc. civ., con cui il giudice impone al creditore, in precedenza autorizzato al sequestro, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese, non è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., in quanto non incide definitivamente sui diritti delle parti in conflitto, ma ha natura cautelare ed è revocabile o modificabile dal giudice della causa di convalida. (Conf 5573/80, mass n 409428).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)