Sez. L, Sentenza n. 3908 del 30/03/1992 (Rv. 476490 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza (principio della cognizione) | Operatività - Presupposto - Indirizzo del destinatario - Individuazione in concreto - Criteri - Dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale - Consegna dell'atto secondo le norme del codice postale - Necessità - Limiti - Fattispecie relativa ad invito del datore di lavoro rivolto per telegramma al lavoratore al fine della ripresa del servizio per cessazione della C.I.G..
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza (principio della cognizione)
L'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. - che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie e, quindi, anche l'invito del datore di lavoro a riprendere servizio per la cessazione della cassa integrazione - presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non giunto all'indirizzo del lavoratore il telegramma - contenente l'invito a riprendere servizio per cessazione della c.i.g. - consegnato nell'abitazione di una vicina di casa del destinatario ma al genero di tale vicina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)