Sez. 1, Sentenza n. 2050 del 03/05/1978 (Rv. 391415 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - DI ASSEGNO CON SOTTOSCRIZIONE FALSA - INDEBITO OGGETTIVO - SUSSISTENZA - NEGLIGENZA DEL PAGANTE - IRRILEVANZA - BUONA FEDE DELL'ACCIPIENS - RILEVANZA - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO - DI ASSEGNO CON SOTTOSCRIZIONE FALSA - INDEBITO OGGETTIVO - SUSSISTENZA - NEGLIGENZA DEL PAGANTE - IRRILEVANZA - BUONA FEDE DELL'ACCIPIENS - RILEVANZA - LIMITI.*
Poiche soltanto con l'emissione dell'assegno di conto corrente da parte del legittimo traente, titolare del conto, si pone in essere il rapporto, che obbliga la banca a pagare, la falsita della firma di emissione di un assegno di conto corrente comporta la nullita dell'obbligazione cartolare per Mancanza di causa: conseguentemente, nell'ipotesi di suo pagamento da parte della banca si realizza un'ipotesi di indebito oggettivo. Pertanto, ai fini della ripetizione di tale indebito, da un lato, e del tutto irrilevante un'eventuale negligenza del solvens, mentre, dall'altro, la buona fede dell'accipiens va presa in considerazione solo agli effetti della decorrenza degli interessi dovuti. (V 4089/68, mass n 337745).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)