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Sez. 2, Sentenza n. 2401 del 11/03/1988 (Rv. 458180 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - INCARICO DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO PER FAR VALERE UNA PRETESA ASSEGNATA AI SINGOLI CONDOMINI DAI RISPETTIVI ATTI DI ACQUISTO - VERBALE DELLA RELATIVA ASSEMBLEA - ATTO SCRITTO EX ART. 77 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN NOTAIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISCRIMINAZIONE TRA I VARI CONDOMINI PRESENTI, ASSENTI O CONTRARI QUANTO AGLI EFFETTI CONSEGUITI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458180-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE - INCARICO DI PROMUOVERE UN GIUDIZIO PER FAR VALERE UNA PRETESA ASSEGNATA AI SINGOLI CONDOMINI DAI RISPETTIVI ATTI DI ACQUISTO - VERBALE DELLA RELATIVA ASSEMBLEA - ATTO SCRITTO EX ART. 77 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN NOTAIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISCRIMINAZIONE TRA I VARI CONDOMINI PRESENTI, ASSENTI O CONTRARI QUANTO AGLI EFFETTI CONSEGUITI - INAMMISSIBILITÀ.*

Il verbale con cui l'assemblea condominiale attribuisce allo amministratore l'incarico di promuovere un giudizio per far valere una pretesa assegnata ai singoli condomini dai rispettivi Atti di acquisto, integra gli estremi dell'atto scritto richiesto dall'art. 77 cod. proc. civ. per il valido conferimento della rappresentanza processuale, senza che sia necessario che la sottoscrizione del verbale stesso sia autenticata da notaio. I poteri conferiti allo amministratore del condominio con detta delibera concernono la posizione di tutti i condomini, non essendo consentito discriminare, quanto agli effetti conseguiti, la posizione di coloro che non abbiano partecipato all'assemblea o non abbiano espresso voto conforme alla volontà della maggioranza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)