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Sez. L, Sentenza n. 3019 del 23/06/1989 (Rv. 463197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA DI APPOSIZIONE DEL TERMINE PRIVA DELLA FORMA SCRITTA - NULLITÀ - PRESCRITTIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - CLAUSOLA DI APPOSIZIONE DEL TERMINE PRIVA DELLA FORMA SCRITTA - NULLITÀ - PRESCRITTIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'Azione volta a far valere la nullità del patto di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, per essere la relativa clausola priva della Forma scritta, è imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., restando invece soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948 nn. 4 e 5) i diritti patrimoniali scaturenti dall'avvenuta instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, con necessaria decorrenza, quanto alla prescrizione del diritto all'indennità di fine rapporto, dalla cessazione del rapporto stesso. (V 5851/86, mass n 443037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)