Sez. L, Sentenza n. 4636 del 06/11/1989 (Rv. 464073 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI APPOSIZIONE DEL TERMINE MEDESIMO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPRESCRITTIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI APPOSIZIONE DEL TERMINE MEDESIMO - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPRESCRITTIBILITÀ.*
L'Azione volta all'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la nullità delle clausole di apposizione di termine stipulate, nel corso del suo svolgimento, in contrasto con la disciplina imperativa della legge 18 aprile 1962 n. 230 (sul contratto di lavoro a tempo determinato), è imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ.. (V 3019/89, mass n 463197; (V 6046/88, mass n 460464; (V 5303/87, mass n 453880; (V 2256/86, mass n 445402; (V 6126/85, mass n 443266).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)