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Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 14/10/1966 (Rv. 324773 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324773-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - NECESSITA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente; incorre, pero, nel vizio di omesso esame di punto decisivo il giudice che non esamina le censure mosse dalle parti all'opera del consulente, sempre che esse siano precise, circostanziate e tali da portare, ove se ne accerti il fondamento, a un giudizio opposto o in ogni caso diverso da quello espresso nella consulenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)