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Sez. 1, Sentenza n. 3633 del 30/10/1968 (Rv. 336902 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336902-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente incorre, pero, nel vizio di omesso esame di punto decisivo il giudice che non esamina le censure mosse dalle parti all'opera del consulente, sempre che esse siano precise, circostanziate e tali da portare, ove se ne accerti il fondamento, a un giudizio opposto o in ogni caso diverso da quello espresso nella consulenza. (Conf. Alle sent. N. 2739-67, mass. N.330260(n.2464, mass. N. 324773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)